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REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

ART. 1
Il Comune, nei confronti dei minori, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurare loro una idonea assistenza morale, psicologica,sociale ed educativa, promuove e sostiene l'affidamento ad altri soggetti esterni al nucleo familiare.

ART. 2
L'affidamento si pone come concreta alternativa alla istituzionalizzazione ed agli stati di abbandono e può essere estesa agli anziani e agli handicappati.

ART. 3
Riconosciuto che la famiglia è l'unità fondamentale nella società e l'ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei minori, essa deve ricevere, prima che si proceda a qualsiasi forma di affidamento, la protezione e l'assistenza necessaria per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società. Delle iniziative di supporto alle famiglie in difficoltà deve darsi puntuale rendiconto nella relazione del servizio sociale di cui al successivo articolo sette al fine di ricorrere all'affido solo in caso di reale necessità.

ART. 4
Il minore che sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, o ad un educatore. Solo in casi eccezionali ed ove non sia possibile un idoneo affidamento nelle forme previste dal comma precedente, è consentito il ricovero in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di norma nell'ambito della regione di residenza del minore stesso. In ogni caso i soggetti affidatari dovranno tener conto delle eventuali prescrizioni del giudice tutelare o del tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di affidamento consensuale o affidamento in assenza di consenso per chi esercita la potestà.

ART. 5
L'affidamento può assumere forme diverse:
1)- educativo, nei casi in cui non è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, in quanto si ritiene più opportuna l'attivazione di una risorsa per un certo numero di ore la settimana;
2)- parziale, per i minori, bisognosi di accoglienza, i cui genitori contemporaneamente o ciascuno di essi separatamente siano impegnati in situazioni che determinano la necessità di una protezione per una parte della giornata;
3)- pronta accoglienza, come soluzione provvisoria in concomitanza di eventi imprevedibili che possano determinare lo stato di abbandono del minore;
4)- a breve tempo, nei casi in cui è previsto l'allontanamento dal nucleo familiare con il dovere da parte del soggetto affidatario di mantenere, istruire ed educare il minore, senza pregiudizio per la potestà dei genitori e con l'obbligo di mantenere costanti i rapporti fra minore e famiglia di origine, evitando i contrasti affettivi;
5)- a tempo prolungato, determinato per risolvere problemi di natura diversa nei tempi indicati dal giudice tutelare o dal tribunale per i minorenni;
6)- a tempo indeterminato, con pregiudizio della podestà dei genitori, che può essere disposto dal tribunale per i minorenni a favore di adolescenti in conflitto con figure genitoriali, apertamente discusse o per ragazzi in condizioni di semi-abbandono che, pur consapevoli della inidoneità della famiglia di origine, non si sentono di recidere in via irreversibile il legame affettivo con essa.

ART. 6
Le forme di affido educativo, parziale e di pronta accoglienza possono essere realizzate anche da associazioni o da cooperative sociali presenti nel territorio, che già svolgono attività socio-educative.

ART. 7
L'affido è disposto dall'Amministrazione comunale , su proposta del servizio sociale che, espletate tutte le indagini, individua la soluzione più idonea. Il servizio sociale del comune, oltre a redigere e custodire la cartella personale, comprendente i dati dell'inchiesta sociale ed i risultati di eventuali indagini socio-sanitarie, predispone il "progetto di affido" con l'indicazione degli obiettivi, dei tempi, delle risorse e delle modalità di realizzazione, e ne dà la comunicazione alla famiglia d'origine, al soggetto affidatario, alla competente A.G. Il " progetto di affido" viene aggiornato annualmente.

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