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REGOLAMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI
ART. 1
Il Comune, nei confronti dei minori, qualora la famiglia di origine si
trovi nell'impossibilità temporanea di assicurare loro una idonea assistenza
morale, psicologica,sociale ed educativa, promuove e sostiene l'affidamento
ad altri soggetti esterni al nucleo familiare.
ART. 2
L'affidamento si pone come concreta alternativa alla istituzionalizzazione
ed agli stati di abbandono e può essere estesa agli anziani e agli handicappati.
ART. 3
Riconosciuto che la famiglia è l'unità fondamentale nella società e l'ambiente
naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in
particolare dei minori, essa deve ricevere, prima che si proceda a qualsiasi
forma di affidamento, la protezione e l'assistenza necessaria per poter
svolgere integralmente il suo ruolo nella società. Delle iniziative di
supporto alle famiglie in difficoltà deve darsi puntuale rendiconto nella
relazione del servizio sociale di cui al successivo articolo sette al
fine di ricorrere all'affido solo in caso di reale necessità.
ART. 4
Il minore che sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo può
essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori,
o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, o ad un
educatore. Solo in casi eccezionali ed ove non sia possibile un idoneo
affidamento nelle forme previste dal comma precedente, è consentito il
ricovero in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi
di norma nell'ambito della regione di residenza del minore stesso. In
ogni caso i soggetti affidatari dovranno tener conto delle eventuali prescrizioni
del giudice tutelare o del tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di affidamento consensuale o affidamento in assenza di consenso
per chi esercita la potestà.
ART. 5
L'affidamento può assumere forme diverse:
1)- educativo, nei casi in cui non è previsto l'allontanamento del minore
dal nucleo familiare, in quanto si ritiene più opportuna l'attivazione
di una risorsa per un certo numero di ore la settimana;
2)- parziale, per i minori, bisognosi di accoglienza, i cui genitori contemporaneamente
o ciascuno di essi separatamente siano impegnati in situazioni che determinano
la necessità di una protezione per una parte della giornata;
3)- pronta accoglienza, come soluzione provvisoria in concomitanza di
eventi imprevedibili che possano determinare lo stato di abbandono del
minore;
4)- a breve tempo, nei casi in cui è previsto l'allontanamento dal nucleo
familiare con il dovere da parte del soggetto affidatario di mantenere,
istruire ed educare il minore, senza pregiudizio per la potestà dei genitori
e con l'obbligo di mantenere costanti i rapporti fra minore e famiglia
di origine, evitando i contrasti affettivi;
5)- a tempo prolungato, determinato per risolvere problemi di natura diversa
nei tempi indicati dal giudice tutelare o dal tribunale per i minorenni;
6)- a tempo indeterminato, con pregiudizio della podestà dei genitori,
che può essere disposto dal tribunale per i minorenni a favore di adolescenti
in conflitto con figure genitoriali, apertamente discusse o per ragazzi
in condizioni di semi-abbandono che, pur consapevoli della inidoneità
della famiglia di origine, non si sentono di recidere in via irreversibile
il legame affettivo con essa.
ART. 6
Le forme di affido educativo, parziale e di pronta accoglienza possono
essere realizzate anche da associazioni o da cooperative sociali presenti
nel territorio, che già svolgono attività socio-educative.
ART. 7
L'affido è disposto dall'Amministrazione
comunale , su proposta del servizio sociale che, espletate tutte le indagini,
individua la soluzione più idonea. Il servizio sociale del comune, oltre
a redigere e custodire la cartella personale, comprendente i dati dell'inchiesta
sociale ed i risultati di eventuali indagini socio-sanitarie, predispone
il "progetto di affido" con l'indicazione degli obiettivi, dei tempi,
delle risorse e delle modalità di realizzazione, e ne dà la comunicazione
alla famiglia d'origine, al soggetto affidatario, alla competente A.G.
Il " progetto di affido" viene aggiornato annualmente.
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