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ART.8
Nei casi che implicano osservazione, trattamento, interventi multidisciplinari
e specialistici, nonché l'affido a comunità di tipo familiare o il ricovero
in Istituto, le incombenze di cui all'articolo precedente saranno soddisfatte
in concerto con i servizi socio-sanitari della A.S.L: n°4, nei modi previsti
dagli articoli 5 e 6 del Protocollo d'Intesa fra comune di Matera e A.S.L.
n°4 per l'integrazione dei servizi socio-sanitari con i servizi socio
- assistenziali .
ART.9
Il servizio sociale del Comune persegue le seguenti finalità: - promuovere
la divulgazione dell'informazione sulle problematiche dell'affidamento;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti e verificarne l'andamento
con visite periodiche, di norma mensili, la cui cadenza sarà stabilita
in relazione alla gravità del caso e riportata nel " progetto di affido";
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari,
di intesa con i consultori familiari della A.S.L. n°4;
- assicurare il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine,
agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti, al fine
di ristabilire i normali validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'A.G.;
- promuovere, in collaborazione con i Consultori e con i servizi socio-sanitari
della ASL n°4 iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza degli
operatori e di quanti sono coinvolti nell'affido; Nei casi in cui le Associazioni,
cooperative, o soggetti singoli che usufruiscono della locazione o facciano
richiesta di locazione di immobili di proprietà comunale, il corrispettivo
da erogare per i soggetti affidati, può essere scomputata dalla retta.
ART. 10
Il servizio sociale del Comune nella scelta delle famiglie affidatarie
deve verificare la presenza dei seguenti requisiti:
- livello di comprenzione psicologica tra
famiglia ed affidato;
- caratteristica dell'abitazione e del luogo di residenza in rapporto
ai bisogni dell'affidato;
- motivazione sociale e civile della famiglia affidataria con forte disponibilità
a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla
maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive e di adozione del minore
affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia in ambito sociale;
- disponibilità di rapporto con la famiglia di origine, con i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario , risultante
dalla certificazione medica;
- età degli affidatari che deve essere adeguata alle esperienze del minore;
ART. 11
Il numero dei soggetti affidati presso la stessa famiglia non può essere
superiore a due; in presenza di minori appartenenti allo stesso nucleo
familiare tale limite può essere elevato.
ART.12
La preparazione delle famiglie affidatarie al ruolo che esse devono svolgere
ed il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, saranno
assicurate dal Servizio sociale del Comune in collaborazione con il consultorio
ed eventualmente altri servizi socio-sanitari della A.S.L. n°4, come previsto
dal protocollo d'intesa art.6, sottoscritto il................................................
ART. 13
I diritti e gli obblighi dei minori, degli esercenti la patria potestà
e la tutela delle famiglie affidatarie sono quelli previsti dall'art.5
della legge 148/83 che si intende integralmente recepito dal presente
regolamento. La famiglia affidataria nelle condizioni sopra citate, avrà
l'obbligo di far fronte alle esigenze di vestiario dell'affidato e, in
caso di necessità e di urgenza, di far fronte ad interventi medici e chirurgici
urgenti, informando con immediatezza il servizio sociale del comune.
ART. 14
Per gli affidi superiori ad un anno, si ritiene che si debba conseguire
l'iscrizione anagrafica del minore nello stato di famiglia dell'affidatario
in qualità di convivente affidato.
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