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Art. 6 - Istruttoria delle richieste.
Autorizzazione alla erogazione del servizio
1. Gli aventi diritto all'assistenza domiciliare, che intendono fruire
del servizio o chi agisce per essi, devono presentare richiesta al Sindaco,
redatta su apposito modello, corredata dalla seguente documentazione:
a) referto medico, rilasciato dal medico di famiglia, attestante lo stato
generale di salute ed in particolare la non autosufficienza e/o la necessità.
dell'assistenza del richiedente, ovvero dall'organo sanitario competente
ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104, per le persone handicappate di
cui al comma 2 dell'art. 5;
b) lo stato di famiglia;
c) la fotocopia leggibile dei modelli 201, 740, 730 e di eventuali libretti
e/o certificati di pensione, assegni, indennità. e sussidi percepiti;
d) la dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risultino i redditi
indicati all'art. 9, commi 1 e 2. L'Amministrazione Comunale ha, comunque,
la facoltà di accertare d'Ufficio il reddito effettivo.
2. L'Ufficio comunale preposto ai servizi
socio-assistenziali appena acquista la richiesta, d'intesa con il richiedente
o con chi agisce per esso, definisce un programma personalizzato di intervento
sulla base dei bisogni effettivi sussistenti, tenendo conto, altresì,
delle eventuali opportunità e dei servizi assistenziali pubblici operanti
sul territorio comunale. Il programma deve prevedere espressamente le
prestazioni da erogare, i giorni di intervento ed il numero mensile di
ore di assistenza per ogni tipo di prestazione.
3. L'autorizzazione per l'erogazione del Servizio è rilasciata, appena
completata l'istruttoria, dal Dirigente dei Servizi socio-assistenziali
e in sua assenza dal sostituto, e in assenza di questi dal funzionario
direttivo di grado immediatamente inferiore.
Art. 7 - Priorità dell'ammissione alle prestazioni
1. Ai fini dell'ammissione all'assistenza, ove le richieste non potessero
essere contestualmente tutte accolte, deve essere data priorità, nell'ordine:
a) alle persone che vivono sole, avuto riguardo della situazione di bisogno,
del grado di non autosufficienza e del reddito;
b) - a coloro che pur convivendo con altre persone, non possono essere
da queste assistite per comprovate difficoltà oggettive delle stesse,
avendosi comunque riguardo della situazione di bisogno, del grado di non
autosufficienza e del reddito.
Art. 8 - Quota di contribuzione economica
1. Il richiedente ammesso alle prestazioni assistenziali è tenuto a partecipare
ai costi di gestione del Servizio mediante una quota oraria di contribuzione.
Se l'assistenza è richiesta a favore anche del coniuge convivente o di
altro congiunto convivente, la quota dovuta di contribuzione sarà maggiorata
del 25%.
2. Con provvedimento deliberativo di Giunta comunale, sono determinate
le fasce di reddito e le corrispondenti quote orarie di contribuzione.
Art. 9 - Reddito base di contribuzione
1. Il reddito da prendere a base ai fini della determinazione della quota
di contribuzione è il reddito imponibile del richiedente, risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi. Se con il richiedente convivono altre persone,
alla determinazione del reddito concorre solo quello del coniuge convivente,
come innanzi determinato. Quando l'assistenza è rivolta a soggetti minorenni
alla determinazione del reddito concorre quella dei genitori.
Art. 10 - Modalità di pagamento della quota
di contribuzione
1. Il pagamento della quota di contribuzione deve essere effettuato mensilmente,
in forma posticipata, entro il 5° giorno del mese successivo a quello
di erogazione del servizio, mediante apposito bollettino di c/c postale,
consegnato all'utente dall'Ufficio.
2. In caso di assenza temporanea l'utente, al fine di ottenere la riduzione
della quota, è tenuto a comunicare all'Ufficio preposto ai servizi socio
assistenziali del Comune, con almeno tre giorni di anticipo, i giorni
in cui sarà assente. In mancanza è tenuto a corrispondere per intero la
quota corrispondente alle ore mensili di servizio programmate di cui all'art.
6, comma 2.
3. L'utente che non intende più fruire delle prestazioni assistenziali,
deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale almeno dieci
giorni prima della data di cessazione del rapporto.
4. La quota di contribuzione a carico dell'utente è soggetta ad aggiornamento,
con provvedimento deliberativo di Giunta comunale, sulla base dell'aumento
dei costi di gestione.
Art. 11 - Abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
tutte le norme del "Regolamento comunale per il Servizio di assistenza
domiciliare agli anziani", approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 733 del 12.12.1990.
Art. 12 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo
alla seconda pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
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