| |
Saluto del Sindaco
Giunta & Consiglio
Delibere on-line
Programma magg.
Gare e Bandi
Attività delle Comm.
Associazioni
Pubblica Utilità
Attività Culturali
Autocertificazione
Sportello Utenti
Matera Sviluppo
La Storia della Città
I Sassi
Link Consigliati
|
 |
 |
 |
COMUNE
DI MATERA
UFFICIO SASSI
NORMATIVA CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE
DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E LORO
ENTITA' RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI RECUPERO DEI RIONI
SASSI DI MATERA E PER L'AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DELLO
STATO TRASFERITI AL COMUNE NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI
IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1986 N. 771.
(C.C.n.86 del 21.05.1992 e successive integrazioni ed aggiornamenti)
ART. 1 - (OGGETTO DELLA NORMATIVA)
Le norme di seguito fissate concernono la determinazione dei criteri per
l'assegnazione dei contributi in conto capitale e loro entità, in applicazione
del combinato disposto di cui all'art.6, comma 1,lettere c) ed e), della
legge 11 novembre 1986, n. 771, recante "Conservazione e recupero dei
Rioni Sassi di Matera", in appresso denominata semplicemente " Legge",
e per l'affidamento in sub-concessione in favore degli aventi diritto,
di immobili dello Stato trasferiti al Comune nonché per l'affidamento
in concessione agli stessi di immobili di proprietà comunale.
ART. 2 - (NORME GENERALI - CATEGORIE
DI LAVORI AMMESSE A CONTRIBUTO - SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
-ESCLUSIONI)
I contributi in conto capitale, come previsti dagli artt. 7 e 8 della
Legge, e secondo quanto stabilito nell'art.6, comma 1, lett. c) di detta
Legge, sono erogati dal Comune di Matera, nei limiti delle disponibilità
finanziarie preventivate, in favore dei soggetti privati proprietari e
sub-concessionari, che ne fanno domanda, per l'esecuzione degli interventi
per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera. I contributi
di cui al comma che precede sono concessi, a norma dei precitati articoli
7 e 8 della Legge, per gli interventi realizzati ai sensi dell'art.4 della
medesima Legge, concernenti:
a) le strutture portanti delle unità edilizie;
b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari
per evitare la formazione di umidità sulle murature;
c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate,
e le sovrastrutture;
d) i serramenti esterni;
e) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario, comprensivo della sistemazione
delle superfici esterne scoperte, valutate al 40%.
I contributi vengono concessi, nel rispetto delle seguenti titolarità
e priorità, a:
a) soggetti privati proprietari di unità immobiliari, funzionalmente indipendenti,
ricadenti in una delle unità minime di intervento individuate negli ambiti
inclusi nei programmi biennali (art. 7, comma 1, della Legge);
b) soggetti privati, nelle condizioni del punto precedente, interessati
ad ottenere in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello
Stato trasferiti al Comune, la cui utilizzazione risulti organicamente
collegata all'intervento da eseguire sull'immobile in proprietà (art.6,
comma 3, della Legge);
c) soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata
(con priorità per il seguente ordine: singoli, associati, cooperative
di abitazione o loro consorzi) interessati ad ottenere in sub-concessione
immobili di proprietà dello Stato trasferiti al Comune, per la realizzazione
di interventi residenziali previsti dai programmi biennali (art. 8, comma
1, della Legge);
d) soggetti privati, aventi titolo, interessati ad ottenere in sub-concessione
immobili di proprietà dello Stato trasferiti al Comune, per la realizzazione
di interventi relativi ad attività produttive, commerciali e di servizio
previsti dai programmi biennali (art. 8, comma 3, della Legge);
e) soggetti privati proprietari di immobili esterni agli ambiti, ma inclusi
nella perimetrazione dei programmi biennali, la cui destinazione residenziale
sia coerente con le finalità e con gli interventi previsti dai programmi
biennali (art.7, comma 1, della Legge);
f) soggetti privati aventi titolo e proprietari di immobili esterni agli
ambiti, ma inclusi nella perimetrazione dei programmi biennali, la cui
destinazione d'uso per attività produttive, commerciali e di servizio
risulti coerente con le finalità e le destinazioni d'uso dei programmi
biennali (art.8, comma 3, della Legge).
Nell'assegnazione dei contributi e delle sub-concessioni a parità di condizioni
saranno preferiti:
a) soggetti i cui interventi siano riconosciuti organicamente collegati
ad altri in fase di esecuzione o di imminente esecuzione;
b) soggetti i cui interventi siano riconosciuti di pronta ed immediata
esecuzione;
c) soggetti attuatori sub-concessionari occupanti immobili di proprietà
dello Stato alla data del 25 novembre 1986, giorno di entrata in vigore
della legge n. 771 del 1986 e che chiedano di legittimare tale arbitraria
occupazione presentando la prevista domanda, purchè la richiesta di destinazione
d'uso sia compatibile con gli interventi previsti dai programmi biennali;
d) soggetti attuatori residenti nei rioni Sassi da data anteriore rispetto
agli altri richiedenti;
e) a sorteggio. Possono essere concessi, a domanda, contributi per lavori
in corso, regolarmente assentiti e non ancora ultimati, sempre che sia
possibile verificarne le categorie ammissibili a contributo come indicate
nel precedente secondo comma.
La misura dei contributi non può superare, nel suo complesso, quella messa
a disposizione dal Consiglio comunale nell'apposito "Quadro di ripartizione
dei finanziamenti" inserito nella "Relazione generale al programma biennale"
per ciascuna delle categorie dei soggetti attuatori. Tuttavia, il Comune
ha facoltà di utilizzare in favore di altra categoria di beneficiari,
tra quelle indicate negli artt.7 e 8 della Legge, quei contributi destinati
ad una categoria per la quale non siano state presentate domande sufficienti.
I proprietari di più unità immobiliari, ricadenti in una unità minima
di intervento, così come definita dall'art.2 delle Norme Generali di attuazione
del Primo Programma Biennale, potranno ottenere il contributo limitatamente
ad una superficie complessiva massima di mq.350, oltre le superfici esterne
scoperte; per le ulteriori unità immobiliari funzionalmente indipendenti,
di loro proprietà, l'eventuale erogazione avverrà una volta soddisfatte
tutte le altre richieste. Le limitazioni previste al comma precedente
non si applicano per interventi finalizzati alla realizzazione di attività
di servizio e7o di pubblico interesse. I contributi sono erogati previo
rilascio, da parte dei beneficiari, di idonea fidejussione bancaria o
assicurativa.
|