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Disc.Autotutela
Reg.Pubb.Affis.
Reg. TOSAP

COMUNE DI MATERA
UFFICIO SASSI

NORMATIVA CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E LORO ENTITA' RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI RECUPERO DEI RIONI SASSI DI MATERA E PER L'AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DELLO STATO TRASFERITI AL COMUNE NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1986 N. 771.
(C.C.n.86 del 21.05.1992 e successive integrazioni ed aggiornamenti)

ART. 1 - (OGGETTO DELLA NORMATIVA)
Le norme di seguito fissate concernono la determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi in conto capitale e loro entità, in applicazione del combinato disposto di cui all'art.6, comma 1,lettere c) ed e), della legge 11 novembre 1986, n. 771, recante "Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera", in appresso denominata semplicemente " Legge", e per l'affidamento in sub-concessione in favore degli aventi diritto, di immobili dello Stato trasferiti al Comune nonché per l'affidamento in concessione agli stessi di immobili di proprietà comunale.

ART. 2 - (NORME GENERALI - CATEGORIE DI LAVORI AMMESSE A CONTRIBUTO - SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI -ESCLUSIONI)
I contributi in conto capitale, come previsti dagli artt. 7 e 8 della Legge, e secondo quanto stabilito nell'art.6, comma 1, lett. c) di detta Legge, sono erogati dal Comune di Matera, nei limiti delle disponibilità finanziarie preventivate, in favore dei soggetti privati proprietari e sub-concessionari, che ne fanno domanda, per l'esecuzione degli interventi per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera. I contributi di cui al comma che precede sono concessi, a norma dei precitati articoli 7 e 8 della Legge, per gli interventi realizzati ai sensi dell'art.4 della medesima Legge, concernenti:
a) le strutture portanti delle unità edilizie;
b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;
c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;
d) i serramenti esterni;
e) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario, comprensivo della sistemazione delle superfici esterne scoperte, valutate al 40%.
I contributi vengono concessi, nel rispetto delle seguenti titolarità e priorità, a:
a) soggetti privati proprietari di unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, ricadenti in una delle unità minime di intervento individuate negli ambiti inclusi nei programmi biennali (art. 7, comma 1, della Legge);
b) soggetti privati, nelle condizioni del punto precedente, interessati ad ottenere in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello Stato trasferiti al Comune, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata all'intervento da eseguire sull'immobile in proprietà (art.6, comma 3, della Legge);
c) soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata (con priorità per il seguente ordine: singoli, associati, cooperative di abitazione o loro consorzi) interessati ad ottenere in sub-concessione immobili di proprietà dello Stato trasferiti al Comune, per la realizzazione di interventi residenziali previsti dai programmi biennali (art. 8, comma 1, della Legge);
d) soggetti privati, aventi titolo, interessati ad ottenere in sub-concessione immobili di proprietà dello Stato trasferiti al Comune, per la realizzazione di interventi relativi ad attività produttive, commerciali e di servizio previsti dai programmi biennali (art. 8, comma 3, della Legge);
e) soggetti privati proprietari di immobili esterni agli ambiti, ma inclusi nella perimetrazione dei programmi biennali, la cui destinazione residenziale sia coerente con le finalità e con gli interventi previsti dai programmi biennali (art.7, comma 1, della Legge);
f) soggetti privati aventi titolo e proprietari di immobili esterni agli ambiti, ma inclusi nella perimetrazione dei programmi biennali, la cui destinazione d'uso per attività produttive, commerciali e di servizio risulti coerente con le finalità e le destinazioni d'uso dei programmi biennali (art.8, comma 3, della Legge).
Nell'assegnazione dei contributi e delle sub-concessioni a parità di condizioni saranno preferiti:
a) soggetti i cui interventi siano riconosciuti organicamente collegati ad altri in fase di esecuzione o di imminente esecuzione;
b) soggetti i cui interventi siano riconosciuti di pronta ed immediata esecuzione;
c) soggetti attuatori sub-concessionari occupanti immobili di proprietà dello Stato alla data del 25 novembre 1986, giorno di entrata in vigore della legge n. 771 del 1986 e che chiedano di legittimare tale arbitraria occupazione presentando la prevista domanda, purchè la richiesta di destinazione d'uso sia compatibile con gli interventi previsti dai programmi biennali;
d) soggetti attuatori residenti nei rioni Sassi da data anteriore rispetto agli altri richiedenti;
e) a sorteggio. Possono essere concessi, a domanda, contributi per lavori in corso, regolarmente assentiti e non ancora ultimati, sempre che sia possibile verificarne le categorie ammissibili a contributo come indicate nel precedente secondo comma.
La misura dei contributi non può superare, nel suo complesso, quella messa a disposizione dal Consiglio comunale nell'apposito "Quadro di ripartizione dei finanziamenti" inserito nella "Relazione generale al programma biennale" per ciascuna delle categorie dei soggetti attuatori. Tuttavia, il Comune ha facoltà di utilizzare in favore di altra categoria di beneficiari, tra quelle indicate negli artt.7 e 8 della Legge, quei contributi destinati ad una categoria per la quale non siano state presentate domande sufficienti. I proprietari di più unità immobiliari, ricadenti in una unità minima di intervento, così come definita dall'art.2 delle Norme Generali di attuazione del Primo Programma Biennale, potranno ottenere il contributo limitatamente ad una superficie complessiva massima di mq.350, oltre le superfici esterne scoperte; per le ulteriori unità immobiliari funzionalmente indipendenti, di loro proprietà, l'eventuale erogazione avverrà una volta soddisfatte tutte le altre richieste. Le limitazioni previste al comma precedente non si applicano per interventi finalizzati alla realizzazione di attività di servizio e7o di pubblico interesse. I contributi sono erogati previo rilascio, da parte dei beneficiari, di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

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