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Non possono ottenere i contributi:
a) coloro i quali hanno occupato e/o occupano abusivamente immobili di
proprietà dello Stato, del Comune o appartenenti all'edilizia pubblica;
b) coloro i quali hanno già completato i lavori di intervento o li hanno
in corso senza le prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) coloro i quali sono proprietari di immobili da acquisire ai sensi del
combinato disposto di cui all'art.6, comma 1, lett. a), ed all'art.3,
comma 1, lett. b) della Legge, limitatamente ai detti immobili; Alla spesa
necessaria per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto si farà
fronte con i finanziamenti di cui all'art.5. comma 1, della Legge, con
quelli di cui alle Leggi successive e con quelli che saranno messi a disposizione
del Comune, anche per il recupero del patrimonio edilizio esistente, da
altre leggi nazionali o regionali e da altri Enti e/o organismi nazionali
ed internazionali, sia pubblici che privati. I contributi in conto capitale
di cui alla presente normativa sono compatibili con altri contributi della
stessa natura erogati dallo Stato o dalla Regione, compresi quelli di
cui alla legge n. 219 del 1981, e successive integrazioni.
ART. 3 - (SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI AVENTI LA MAGGIORANZA IN BASE ALLO IMPONIBILE
CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO)
Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari
di una unit. minima di intervento individuata nei programmi biennali oppure
dei soggetti attuatori indicati sotto le lettere da b) ad f) del precedente
articolo 2, comma 3, abbia chiesto i contributi per gli interventi previsti
in tali programmi, il Comune invita i restanti proprietari a concorrere
alla realizzazione degli interventi stessi, fissando loro un termine perentorio
non superiore a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale il Comune si
sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico
dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile, secondo quanto
stabilito nell'art.7, comma 4, della Legge. La spesa sostenuta dal Comune
per i detti proprietari dissenzienti S recuperata nei loro confronti a
norma di legge, maggiorata degli interessi maturati in base al tasso di
sconto.
ART. 4 - (CONVENZIONE ED ATTO UNILATERALE
D'OBBLIGO)
La concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2
della presente normativa è subordinata, ai sensi degli artt.7, quinto
comma, e 8, secondo e quarto comma, della Legge, alla stipula di una convenzione
ovvero, per i soli soggetti attuatori privati proprietari, non richiedenti
in sub-concessione e/o in concessione rispettivamente immobili demaniali
o comunali, alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, che,
tra l'altro, debbono espressamente contenere gli obblighi ed i vincoli
precisati nei predetti articoli 7 ed 8. Le suddette convenzioni vanno
stipulate con scrittura privata con firme autenticate, a norma di legge;
l'atto unilaterale d'obbligo va sottoscritto con firma autenticata da
un notaio esercente. Entrambi gli atti, previa loro registrazione, vanno
trascritti a cura del Comune ed a spese del beneficiario del contributo,
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera. Tutte le spese,
diritti, onorari, imposte e tasse relativi agli atti di cui ai commi precedenti
rimangono a carico dei soggetti privati proprietari o sub-concessionari.
I detti soggetti potranno invocare in loro favore tutti i benefici di
legge in materia.
ART. 5 - (ENTITA' DELLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE
DAL COMUNE PER GLI INTERVENTI)
Il Comune di Matera, ai sensi dei primi commi rispettivamente dell'art.
7 e dell'art. 8 della Legge, ritiene ammissibile a contributo il 100%
(cento per cento) della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere
definite nel primo comma del precitato art. 7, spesa che è data
dalla somma del costo di ogni singola categoria di opere in detta norma
indicate. La misura massima del costo, per ciascuna delle categorie di
opere suddette, è fissata come segue (C.C. n.82 del 4/8/1995):
a) £.250.000 (lire duecentocinquantamila) a mq. per le strutture portanti
delle unità edilizie;
b) £.175.000 (lire centosettantacinquemila) a mq. per gli intonaci ed
i paramenti esterni, nonché per i provvedimenti necessari per evitare
la formazione di umidità sulle murature;
c) £.300.000 (lire trecentomila) a mq. per i manti di copertura, nonché
per le sottostanti strutture, se degradate, e per le sovrastrutture;
d) £.830.000 (lire ottocentotrentamila) a mq. di serramento esterno misurato
da una sola facciata sul perimetro esterno del telaio per gli infissi
esterni;
e) £.315.000 (lire trecentoquindicimila) a mq. di superficie utile per
l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario, inteso come tutte quelle
opere consentite dalle "Norme generali", o norme tecniche di attuazione
degli interventi, allegate ai programmi biennali, compresa la sistemazione
delle superfici esterne scoperte, valutate al 40%.
I costi definiti sotto le lettere a),b),d) ed e) del precedente comma
vanno riferiti alla superficie complessiva utile netta dell'unità immobiliare
oggetto dell'intervento. Il costo definito sotto la lettera c) del precedente
comma va moltiplicato, invece, per la superficie complessiva della copertura
misurata in proiezione orizzontale. Il contributo viene determinato, per
le opere di cui ai precedenti commi approvate in sede di esame del progetto
esecutivo e del relativo computo metrico estimativo, da parte di funzionari
dell'Ufficio Sassi del Comune di Matera, come previsto dall'art.10 che
segue. L'importo totale liquidato a norma dei precedenti commi va maggiorato,
con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile, di un'aliquota fissa
ed invariabile del 5% (cinque per cento) per spese generali e tecniche,
ivi comprese quelle per il collaudo. Gli importi indicati dalla lettera
a) alla lettera e) del precedente secondo comma potranno essere aggiornati
annualmente.
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