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Norm. concess. contrib. interv. recup. SASSI
Reg. consess.interv. recup. SASSI (integraz.)
Reg. Mensa Scolastica
Reg. Assist. Domiciliare
Reg. Impianti Sportivi
Reg. Verde Pubbl.
Reg. Affid. Minori

Reg.TARSU
Reg. I.C.I.
Reg. A.A.T.
Reg.Gen. E.T.P.
Disc.Autotutela
Reg.Pubb.Affis.
Reg. TOSAP

Non possono ottenere i contributi:
a) coloro i quali hanno occupato e/o occupano abusivamente immobili di proprietà dello Stato, del Comune o appartenenti all'edilizia pubblica;
b) coloro i quali hanno già completato i lavori di intervento o li hanno in corso senza le prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) coloro i quali sono proprietari di immobili da acquisire ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6, comma 1, lett. a), ed all'art.3, comma 1, lett. b) della Legge, limitatamente ai detti immobili; Alla spesa necessaria per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto si farà fronte con i finanziamenti di cui all'art.5. comma 1, della Legge, con quelli di cui alle Leggi successive e con quelli che saranno messi a disposizione del Comune, anche per il recupero del patrimonio edilizio esistente, da altre leggi nazionali o regionali e da altri Enti e/o organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati. I contributi in conto capitale di cui alla presente normativa sono compatibili con altri contributi della stessa natura erogati dallo Stato o dalla Regione, compresi quelli di cui alla legge n. 219 del 1981, e successive integrazioni.

ART. 3 - (SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI AVENTI LA MAGGIORANZA IN BASE ALLO IMPONIBILE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO)
Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unit. minima di intervento individuata nei programmi biennali oppure dei soggetti attuatori indicati sotto le lettere da b) ad f) del precedente articolo 2, comma 3, abbia chiesto i contributi per gli interventi previsti in tali programmi, il Comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi stessi, fissando loro un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale il Comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile, secondo quanto stabilito nell'art.7, comma 4, della Legge. La spesa sostenuta dal Comune per i detti proprietari dissenzienti S recuperata nei loro confronti a norma di legge, maggiorata degli interessi maturati in base al tasso di sconto.

ART. 4 - (CONVENZIONE ED ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO)
La concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2 della presente normativa è subordinata, ai sensi degli artt.7, quinto comma, e 8, secondo e quarto comma, della Legge, alla stipula di una convenzione ovvero, per i soli soggetti attuatori privati proprietari, non richiedenti in sub-concessione e/o in concessione rispettivamente immobili demaniali o comunali, alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, che, tra l'altro, debbono espressamente contenere gli obblighi ed i vincoli precisati nei predetti articoli 7 ed 8. Le suddette convenzioni vanno stipulate con scrittura privata con firme autenticate, a norma di legge; l'atto unilaterale d'obbligo va sottoscritto con firma autenticata da un notaio esercente. Entrambi gli atti, previa loro registrazione, vanno trascritti a cura del Comune ed a spese del beneficiario del contributo, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera. Tutte le spese, diritti, onorari, imposte e tasse relativi agli atti di cui ai commi precedenti rimangono a carico dei soggetti privati proprietari o sub-concessionari. I detti soggetti potranno invocare in loro favore tutti i benefici di legge in materia.

ART. 5 - (ENTITA' DELLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE DAL COMUNE PER GLI INTERVENTI)
Il Comune di Matera, ai sensi dei primi commi rispettivamente dell'art. 7 e dell'art. 8 della Legge, ritiene ammissibile a contributo il 100% (cento per cento) della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere definite nel primo comma del precitato art. 7, spesa che è data dalla somma del costo di ogni singola categoria di opere in detta norma indicate. La misura massima del costo, per ciascuna delle categorie di opere suddette, è fissata come segue (C.C. n.82 del 4/8/1995):
a) £.250.000 (lire duecentocinquantamila) a mq. per le strutture portanti delle unità edilizie;
b) £.175.000 (lire centosettantacinquemila) a mq. per gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché per i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;
c) £.300.000 (lire trecentomila) a mq. per i manti di copertura, nonché per le sottostanti strutture, se degradate, e per le sovrastrutture;
d) £.830.000 (lire ottocentotrentamila) a mq. di serramento esterno misurato da una sola facciata sul perimetro esterno del telaio per gli infissi esterni;
e) £.315.000 (lire trecentoquindicimila) a mq. di superficie utile per l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario, inteso come tutte quelle opere consentite dalle "Norme generali", o norme tecniche di attuazione degli interventi, allegate ai programmi biennali, compresa la sistemazione delle superfici esterne scoperte, valutate al 40%.
I costi definiti sotto le lettere a),b),d) ed e) del precedente comma vanno riferiti alla superficie complessiva utile netta dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. Il costo definito sotto la lettera c) del precedente comma va moltiplicato, invece, per la superficie complessiva della copertura misurata in proiezione orizzontale. Il contributo viene determinato, per le opere di cui ai precedenti commi approvate in sede di esame del progetto esecutivo e del relativo computo metrico estimativo, da parte di funzionari dell'Ufficio Sassi del Comune di Matera, come previsto dall'art.10 che segue. L'importo totale liquidato a norma dei precedenti commi va maggiorato, con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile, di un'aliquota fissa ed invariabile del 5% (cinque per cento) per spese generali e tecniche, ivi comprese quelle per il collaudo. Gli importi indicati dalla lettera a) alla lettera e) del precedente secondo comma potranno essere aggiornati annualmente.

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