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TITOLO II
Immobili a destinazione d'uso di tipo residenziale.
ART.8
Gli immobili di proprietà dello Stato
potranno essere assegnati in sub-concessione a soggetti proprietari o
già assegnatari in sub-concessione di immobili nei Sassi a destinazione
residenziale che ne facciano richiesta indipendentemente da quanto indicato
negli articoli precedenti. Tali assegnazioni avverranno esclusivamente
per immobili organicamente collegati a quelli in proprietà o in sub-concessione
al fine dell'effettiva ricomposizione dell'unità abitativa e della abitabilità
dell'alloggio. Inoltre il Comune può condizionare l'assegnazione alla
contestuale accettazione in sub-concessione di immobili ritenuti residuali
e non altrimenti utilizzabili. I proprietari ed i soggetti già sub-concessionari,
assegnatari di altri immobili in sub-concessione dell'uso degli immobili
di proprietà dello Stato, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata
agli edifici di loro proprietà, o loro assegnati in sub-concessione, per
i lavori concernenti gli immobili pubblici, godono dei contributi con
le stesse modalità e condizioni disciplinate dall'art.7 della Legge771/86
e dalla relativa Normativa.
ART.9
A soggetti proprietari di immobili o già sub-concessionari di immobili
di proprietà dello Stato, potranno, altresì, a semplice richiesta, essere
assegnati quegli immobili e quelle aree di proprietà dello Stato che costituiscono
relitti o locali non altrimenti utilizzabili per altri usi, e che ricadono
nella stessa U.M.I. o nello stesso comparto o nello stesso ambito della
proprietà e dell'assegnazione dell'istante. In tal caso il Comune potrà
condizionare l'assegnazione dell'immobile richiesto alla contestuale accettazione
in sub-concessione di immobili ritenuti residuali e non altrimenti utilizzabili.
Tale condizione residuale dovrà essere appositamente dichiarata dal Comune.
ART.10
L'assegnazione in sub-concessione di immobili di proprietà dello Stato
da destinare ad uso residenziale può avvenire nei confronti di soggetti
singoli o associati o cooperative di abitazioni o loro consorzi che risultano
essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata
previsti dalle disposizioni vigenti. Nell'assegnazione in sub-concessione
di immobili destinati ad uso residenziale avranno priorità le istanze
di soggetti residenti in Matera.
ART.11
Le priorità nell'assegnazione rispetteranno
il seguente ordine: · soggetti che hanno fatto richiesta di assegnazione
a seguito e nei termini dell'avviso pubblico comunale del 24.10.1988 e
che riconfermino tale volontà partecipando al bando di concorso; in caso
di contestualità di domande sarà data preferenza a quella presentata prioritariamente
in attuazione del suddetto avviso; · giovani coppie che alla scadenza
del bando non abbiano superato di cinque anni la data del matrimonio.
TITOLO III
Immobili a destinazione d'uso di tipo commerciale,
artigianale e di servizio non residenziale.
ART.12
L'assegnazione in sub-concessione di
immobili di proprietà dello Stato ad uso non residenziale può avvenire
nei confronti di soggetti singoli o associati iscritti alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività
di tipo commerciale o in possesso dell'Iscrizione al Registro Esercenti
il: Commercio o che abbiano superato il previsto esame a tale iscrizione.
Per questi ultimi soggetti la normalizzazione della loro iscrizione deve
avvenire prima della riscossione della 2^ rata di contributo. E' data
priorità sussistendo i requisiti della legge 771/86, ai giovani che ne
abbiano titolo, di ottenere in sub-concessione immobili per avviare attività
nel rispetto delle leggi nell'imprenditorialità giovanile.
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