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Reg. Assist. Domiciliare
Reg. Impianti Sportivi
Reg. Verde Pubbl.
Reg. Affid. Minori

Reg.TARSU
Reg. I.C.I.
Reg. A.A.T.
Reg.Gen. E.T.P.
Disc.Autotutela
Reg.Pubb.Affis.
Reg. TOSAP

TITOLO II
Immobili a destinazione d'uso di tipo residenziale.

ART.8
Gli immobili di proprietà dello Stato potranno essere assegnati in sub-concessione a soggetti proprietari o già assegnatari in sub-concessione di immobili nei Sassi a destinazione residenziale che ne facciano richiesta indipendentemente da quanto indicato negli articoli precedenti. Tali assegnazioni avverranno esclusivamente per immobili organicamente collegati a quelli in proprietà o in sub-concessione al fine dell'effettiva ricomposizione dell'unità abitativa e della abitabilità dell'alloggio. Inoltre il Comune può condizionare l'assegnazione alla contestuale accettazione in sub-concessione di immobili ritenuti residuali e non altrimenti utilizzabili. I proprietari ed i soggetti già sub-concessionari, assegnatari di altri immobili in sub-concessione dell'uso degli immobili di proprietà dello Stato, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli edifici di loro proprietà, o loro assegnati in sub-concessione, per i lavori concernenti gli immobili pubblici, godono dei contributi con le stesse modalità e condizioni disciplinate dall'art.7 della Legge771/86 e dalla relativa Normativa.

ART.9
A soggetti proprietari di immobili o già sub-concessionari di immobili di proprietà dello Stato, potranno, altresì, a semplice richiesta, essere assegnati quegli immobili e quelle aree di proprietà dello Stato che costituiscono relitti o locali non altrimenti utilizzabili per altri usi, e che ricadono nella stessa U.M.I. o nello stesso comparto o nello stesso ambito della proprietà e dell'assegnazione dell'istante. In tal caso il Comune potrà condizionare l'assegnazione dell'immobile richiesto alla contestuale accettazione in sub-concessione di immobili ritenuti residuali e non altrimenti utilizzabili. Tale condizione residuale dovrà essere appositamente dichiarata dal Comune.

ART.10
L'assegnazione in sub-concessione di immobili di proprietà dello Stato da destinare ad uso residenziale può avvenire nei confronti di soggetti singoli o associati o cooperative di abitazioni o loro consorzi che risultano essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti. Nell'assegnazione in sub-concessione di immobili destinati ad uso residenziale avranno priorità le istanze di soggetti residenti in Matera.

ART.11
Le priorità nell'assegnazione rispetteranno il seguente ordine: · soggetti che hanno fatto richiesta di assegnazione a seguito e nei termini dell'avviso pubblico comunale del 24.10.1988 e che riconfermino tale volontà partecipando al bando di concorso; in caso di contestualità di domande sarà data preferenza a quella presentata prioritariamente in attuazione del suddetto avviso; · giovani coppie che alla scadenza del bando non abbiano superato di cinque anni la data del matrimonio.

TITOLO III
Immobili a destinazione d'uso di tipo commerciale,
artigianale e di servizio non residenziale.

ART.12
L'assegnazione in sub-concessione di immobili di proprietà dello Stato ad uso non residenziale può avvenire nei confronti di soggetti singoli o associati iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività di tipo commerciale o in possesso dell'Iscrizione al Registro Esercenti il: Commercio o che abbiano superato il previsto esame a tale iscrizione. Per questi ultimi soggetti la normalizzazione della loro iscrizione deve avvenire prima della riscossione della 2^ rata di contributo. E' data priorità sussistendo i requisiti della legge 771/86, ai giovani che ne abbiano titolo, di ottenere in sub-concessione immobili per avviare attività nel rispetto delle leggi nell'imprenditorialità giovanile.

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