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REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 23.11.95)
Sommario
Art. 1 - Principi generali e finalità
Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti
Art. 3 - Uso degli impianti
Art. 4 - Apertura, orario di funzionamento e utenza
degli impianti
Art. 5 - Disciplina delle tariffe per
l'uso degli impianti. Deposito cauzionale
Art. 6 - Istanza
di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione. Turni e fasce orarie
d'utenza
Art. 7 - Concessione
d'uso degli impianti
Art. 8 - Obblighi ed
oneri a carico degli utenti
Art. 9 - Obbligo
di trasparenza
Art. 10 - Commissione
per la ripartizione delle fasce orarie e degli spazi per la pubblicità
commerciale
Art. 11 - Pubblicità
commerciale
Art. 12 - Attivazione
di esercizi di bar, di ristoro ed altri
Art. 13 - Controlli
e verifiche dell'uso degli impianti
Art. 14 - Penalità,
sospensione e revoca della concessione d'uso
Art. 15 - Disponibilità
degli impianti da parte del Comune
Art. 16 - Altre forme
di gestione
Art. 17 - Abrogazione
di norme
Art. 18 - Norme di rinvio
Art. 19 - Entrata in
vigore
Art. 20
- Pubblicità del regolamento
Art. 1 - Principi generali e finalità
1. Il Comune di Matera con il presente regolamento disciplina la gestione
e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di
lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità,
ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata
alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline
praticabili.
Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti
1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune
tramite l'Assessorato allo sport, ovvero nelle forme previste dall'art.
16.
Art. 3 - Uso degli impianti
1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento
dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali
e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici,
di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che
partecipano ai predetti campionati, attività degli Enti di promozione
sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività
fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma
1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti
sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni
e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose,
spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto
di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.
Art. 4 - Apertura, orario di funzionamento
e utenza degli impianti
1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente
secondo i seguenti criteri:
a) - giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 23,00,
con possibilità di pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00. Il sabato mattina
dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
b) - il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di svolgimento
dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica.
2. Gli impianti, salvo esigenze di preparazione atletica ai campionati,
di gare, di afflusso di utenza, di manifestazioni sportive e/o extrasportive,
di norma, devono restare chiusi nei periodi e giorni seguenti:
a) - dal 10 agosto al 20 agosto e per eventuali lavori di manutenzione;
b) - nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il
25 aprile, il 1° maggio, ferragosto, il giorno di tutti i Santi, l'Immacolata
Concezione, Natale e S. Stefano.
3. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni
sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di
promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e
grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni
private e singoli cittadini; a questi ultimi saranno riservate una o più
fasce orarie.
4. Gli orari e i giorni di funzionamento degli impianti sportivi, all'occorrenza,
possono essere modificati con apposita deliberazione di Giunta comunale.
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