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Art. 5 - Disciplina delle tariffe per l'uso
degli impianti.
Deposito cauzionale.
1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento
di una tariffa ordinaria e al versamento di un deposito cauzionale, differenziati
per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi.
Le tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento
sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale, con l'osservanza
della disciplina di cui ai commi successivi.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione,
in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. Il Consiglio
comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione
di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi
di gestione da finanziare con le tariffe.
3. Alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle
aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte
ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, le tariffe
d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato
e per le manifestazioni sportive sono ridotte del 50%. La stessa riduzione
si applica a tutte le manifestazioni sportive e a quelle extrasportive
organizzate a scopo di beneficenza. Le manifestazioni sportive organizzate
dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento
della tariffa d'uso.
4. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento,
oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna
fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso
lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extrasportive la tariffa
aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso. Alle manifestazioni
organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa aggiuntiva,
fermo restando la riduzione di cui al comma 3.
5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale
o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla
città, la Giunta comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.
Art. 6 - Istanza di accesso all'uso degli impianti.
Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.
1. Le società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva,
le scuole di ogni ordine e grado e i gruppi sportivi amatoriali, che intendono
utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita
istanza annuale al Comune entro il 10 settembre di ciascun anno. Nella
istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il
periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il
numero delle ore settimanali.
2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento
di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare
apposita istanza al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio
dell'attività. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto,
i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo,
le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta
al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni
altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio
della concessione d'uso.
3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline,
per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 1, compete
alla commissione di cui all'art. 10, che provvede entro il 20 settembre.
Se entro tale data, detta commissione non ha provveduto a quanto di sua
competenza, provvede l'Assessorato allo sport , sentiti, se del caso,
il Presidente del comitato provinciale del CONI e/o i Presidenti delle
federazioni sportive e/o i Presidenti gli Enti di promozione sportiva.
Art. 7 - Concessione d'uso degli impianti
1. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita concessione d'uso. Per
le attività sportive svolte dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1°,
la concessione è rilasciata dal Dirigente del competente settore o servizio,
ed in sua assenza dal sostituito, e in assenza di questi dal funzionario
direttivo di grado immediatamente inferiore. Per quelle di cui all'art.
5, comma 5, il rilascio della concessione d'uso compete alla Giunta comunale.
2. Per le manifestazioni di cui al 2° comma dell'art.6 la concessione
d'uso è rilasciata dall'Assessore allo sport o da un suo delegato.
3. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso
per lo svolgimento di feste da ballo, veglioni e simili.
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