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Reg. Affid. Minori

Reg.TARSU
Reg. I.C.I.
Reg. A.A.T.
Reg.Gen. E.T.P.
Disc.Autotutela
Reg.Pubb.Affis.
Reg. TOSAP

Art. 5 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.
Deposito cauzionale.

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria e al versamento di un deposito cauzionale, differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi. Le tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. Il Consiglio comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
3. Alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, le tariffe d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato e per le manifestazioni sportive sono ridotte del 50%. La stessa riduzione si applica a tutte le manifestazioni sportive e a quelle extrasportive organizzate a scopo di beneficenza. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
4. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extrasportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa aggiuntiva, fermo restando la riduzione di cui al comma 3.
5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art. 6 - Istanza di accesso all'uso degli impianti.
Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.

1. Le società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado e i gruppi sportivi amatoriali, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale al Comune entro il 10 settembre di ciascun anno. Nella istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali.
2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 1, compete alla commissione di cui all'art. 10, che provvede entro il 20 settembre. Se entro tale data, detta commissione non ha provveduto a quanto di sua competenza, provvede l'Assessorato allo sport , sentiti, se del caso, il Presidente del comitato provinciale del CONI e/o i Presidenti delle federazioni sportive e/o i Presidenti gli Enti di promozione sportiva.

Art. 7 - Concessione d'uso degli impianti
1. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita concessione d'uso. Per le attività sportive svolte dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1°, la concessione è rilasciata dal Dirigente del competente settore o servizio, ed in sua assenza dal sostituito, e in assenza di questi dal funzionario direttivo di grado immediatamente inferiore. Per quelle di cui all'art. 5, comma 5, il rilascio della concessione d'uso compete alla Giunta comunale.
2. Per le manifestazioni di cui al 2° comma dell'art.6 la concessione d'uso è rilasciata dall'Assessore allo sport o da un suo delegato.
3. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste da ballo, veglioni e simili.

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