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Infrastrutture accessibilità

Z.I. Matera - Iesce
Infrastrutture accessibilità

Costi del suolo
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Norm. concess. contrib. interv. recup. SASSI
Reg. consess.interv. recup. SASSI (integraz.)
Reg. Mensa Scolastica
Reg. Assist. Domiciliare
Reg. Impianti Sportivi
Reg. Verde Pubbl.
Reg. Affid. Minori

Reg.TARSU
Reg. I.C.I.
Reg. A.A.T.
Reg.Gen. E.T.P.
Disc.Autotutela
Reg.Pubb.Affis.
Reg. TOSAP

Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti
1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, nè abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, nè altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

Art. 9 - Obbligo di trasparenza
1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello (dimensioni: cm. 70 di altezza e cm. 50 di larghezza) sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva; il nome degli istruttori; il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti, sul cartello di cui al comma 1, devono indicare il nome del responsabile; il tipo di attività o manifestazione; il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento;
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la sospensione immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza la revoca, fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art. 14.

Art. 10 - Commissione per la ripartizione delle fasce orarie di utenza e degli spazi per la pubblicità commerciale
1. Per il miglior funzionamento degli impianti sportivi, è istituita apposita Commissione a cui compete:
a) - individuare le fasce orarie di utilizzo degli impianti per ciascuna disciplina sportiva;
b) - ripartire gli spazi pubblicitari fra le varie Società e Associazioni sportive, utenti vari, che accedono agli impianti;
c) - esprimere pareri e indicazioni al fine di migliorare il funzionamento degli impianti sportivi;
d) - il controllo di ordine tecnico sportivo sulla gestione dei vari impianti;
2. La Commissione è così composta:
a) - Sindaco o suo delegato, Presidente;
b) - Dirigente del settore comunale competente o suo delegato;
c) - Il Presidente Provinciale del CONI o suo delegato;
d) - Due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, eletti dal Consiglio comunale e di durata biennale.
3. Il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni, ove ne ravvisi la necessità, funzionari dell'Amministrazione comunale per chiarimenti connessi all'oggetto della discussione, nonché cittadini competenti ed esperti della materia, anche esterni all'Amministrazione.
4. Le funzioni di segretario di detta Commissione sono svolte da un impiegato dell'Ufficio sport incaricato dal Dirigente del settore o servizio.

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