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Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti
1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima
correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature
e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito
lasciare in deposito, nè abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature,
indumenti e oggetti personali, nè altro tipo di materiale. Al termine
degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti
hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi
ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun
modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate
o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti,
fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli
del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e
dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni
sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi
è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci,
ai responsabili organizzatori e agli addetti.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento
delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente
alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive
che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive
necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione
comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio
e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo
del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione
dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento
delle altre attività.
7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza
di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di
ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive,
specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.
Art. 9 - Obbligo di trasparenza
1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano
corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere
all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata
di tali corsi, un apposito cartello (dimensioni: cm. 70 di altezza e cm.
50 di larghezza) sul quale devono essere indicati il nome della Società,
Associazione o Ente di promozione sportiva; il nome degli istruttori;
il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento;
il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile,
se richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle
extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti, sul cartello di cui al
comma 1, devono indicare il nome del responsabile; il tipo di attività
o manifestazione; il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento;
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la
sospensione immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza
la revoca, fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art.
14.
Art. 10 - Commissione per la ripartizione
delle fasce orarie di utenza e degli spazi per la pubblicità commerciale
1. Per il miglior funzionamento degli impianti sportivi, è istituita apposita
Commissione a cui compete:
a) - individuare le fasce orarie di utilizzo degli impianti per ciascuna
disciplina sportiva;
b) - ripartire gli spazi pubblicitari fra le varie Società e Associazioni
sportive, utenti vari, che accedono agli impianti;
c) - esprimere pareri e indicazioni al fine di migliorare il funzionamento
degli impianti sportivi;
d) - il controllo di ordine tecnico sportivo sulla gestione dei vari impianti;
2. La Commissione è così composta:
a) - Sindaco o suo delegato, Presidente;
b) - Dirigente del settore comunale competente o suo delegato;
c) - Il Presidente Provinciale del CONI o suo delegato;
d) - Due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza,
eletti dal Consiglio comunale e di durata biennale.
3. Il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni, ove ne
ravvisi la necessità, funzionari dell'Amministrazione comunale per chiarimenti
connessi all'oggetto della discussione, nonché cittadini competenti ed
esperti della materia, anche esterni all'Amministrazione.
4. Le funzioni di segretario di detta Commissione sono svolte da un impiegato
dell'Ufficio sport incaricato dal Dirigente del settore o servizio.
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