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Z.I. Matera - Iesce
Infrastrutture accessibilità

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Norm. concess. contrib. interv. recup. SASSI
Reg. consess.interv. recup. SASSI (integraz.)
Reg. Mensa Scolastica
Reg. Assist. Domiciliare
Reg. Impianti Sportivi
Reg. Verde Pubbl.
Reg. Affid. Minori

Reg.TARSU
Reg. I.C.I.
Reg. A.A.T.
Reg.Gen. E.T.P.
Disc.Autotutela
Reg.Pubb.Affis.
Reg. TOSAP

Art. 11 - Pubblicità commerciale
1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scolpi pubblicitari, è stabilita con la stessa deliberazione di Giunta comunale di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 12 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri
1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento deliberativo del competente organo comunale.

Art. 13 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti
1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 14 - Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso
1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, fermo restando l'applicazione della penale.
2. Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con la stessa deliberazione che stabilisce le tariffe d'uso.

Art. 15 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune
1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1° il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

Art. 16 - Altre forme di gestione
1. La gestione degli impianti sportivi, oltre che nella forma prevista dall'art. 2, può essere realizzata a mezzo di apposita "Istituzione" , ovvero affidata a terzi.
2. La gestione a mezzo di Istituzione dovrà comprendere l'intero complesso degli impianti sportivi e sarà regolata secondo l'ordinamento dell'Istituzione medesima.
3. La gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti, ovvero tutti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
4. In caso di gestione affidata a terzi, l'utilizzo degli impianti sarà concesso direttamente dal gestore, su istanza degli interessati. Tutti gli altri compiti, obblighi, oneri e prerogative del gestore saranno conferiti e precisati con il provvedimento di affidamento della gestione. Lo stesso provvedimento, altresì, dovrà stabilire, espressamente, la piena e insindacabile facoltà del Comune di utilizzare ciascun impianto sportivo per lo svolgimento di attività e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune stesso in collaborazione con altri Enti pubblici o soggetti privati.

Art. 17 - Abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) - il regolamento comunale per l'uso dei campi sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 671 del 21.12. 1987;
b) - il regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi e del tempo libero, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 672 del 21.12.1987.

Art. 18 -Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art. 19 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Art. 20 - Pubblicità del regolamento
Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.

 

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