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Art. 11 - Pubblicità commerciale
1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli
spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile,
sonora e audiovisiva.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti
sportivi, a scolpi pubblicitari, è stabilita con la stessa deliberazione
di Giunta comunale di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 12 - Attivazione di esercizi di bar, di
ristoro ed altri
1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture
e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro
ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti
allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito
provvedimento deliberativo del competente organo comunale.
Art. 13 - Controlli e verifiche dell'uso degli
impianti
1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti
a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere
effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni
tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive
e manifestazioni extrasportive.
2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero
accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di
adempimento o formalità.
Art. 14 - Penalità, sospensione e revoca della
concessione d'uso
1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni
dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa
concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi
più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione,
fermo restando l'applicazione della penale.
2. Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con
la stessa deliberazione che stabilisce le tariffe d'uso.
Art. 15 - Disponibilità degli impianti da
parte del Comune
1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente
di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti,
convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal
Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi
di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse
pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1° il Comune, secondo l'esigenza, procede
alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa
alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa,
limitatamente alle ore non utilizzate.
Art. 16 - Altre forme di gestione
1. La gestione degli impianti sportivi, oltre che nella forma prevista
dall'art. 2, può essere realizzata a mezzo di apposita "Istituzione" ,
ovvero affidata a terzi.
2. La gestione a mezzo di Istituzione dovrà comprendere l'intero complesso
degli impianti sportivi e sarà regolata secondo l'ordinamento dell'Istituzione
medesima.
3. La gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti,
ovvero tutti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure
previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti pubblici
di servizi.
4. In caso di gestione affidata a terzi, l'utilizzo degli impianti sarà
concesso direttamente dal gestore, su istanza degli interessati. Tutti
gli altri compiti, obblighi, oneri e prerogative del gestore saranno conferiti
e precisati con il provvedimento di affidamento della gestione. Lo stesso
provvedimento, altresì, dovrà stabilire, espressamente, la piena e insindacabile
facoltà del Comune di utilizzare ciascun impianto sportivo per lo svolgimento
di attività e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune stesso
in collaborazione con altri Enti pubblici o soggetti privati.
Art. 17 - Abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) - il regolamento comunale per l'uso dei campi sportivi, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 671 del 21.12. 1987;
b) - il regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi e del tempo
libero, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 672 del 21.12.1987.
Art. 18 -Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per
l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se
compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni
sportive e le leggi vigenti in materia.
Art. 19 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo
alla seconda pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
Art. 20 - Pubblicità del regolamento
Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme
ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.
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