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REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE DI PROPRIETA'
COMUNALE
(Delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 1.4.96 e n. 30 del 23.5.96)
Art. 1
Il Comune concede in uso gratuito temporaneo, per la cura del verde, le
aree di proprietà comunale o concesse al Comune, che non possono essere
gestite direttamente con personale dipendente, ad Enti, Società, Associazioni
e privati che ne facciano richiesta.
Art. 2
Le domande relative ad aree di proprietà
comunali, prospicienti le cooperative, palazzi condominiali e aziende,
dovranno essere presentate a firma dei rispettivi legali rappresentanti,
o dei singoli cittadini interessati alla manutenzione e alla gestione
delle aree.
Art. 3
Le aree oggetto della concessione sono quelle destinate a verde pubblico,
ovvero pertinenziali di aree di uso pubblico, anche stradali, con esclusione
di parchi e giardini.
Art. 4 L'assegnazione sarà effettuata con
deliberazione di Giunta Comunale secondo l'ordine di priorità delle domande
acquisite al protocollo generale in relazione alla richieste delle aree
da manutenere e pervenute successivamente alla data di pubblicazione di
avviso al pubblico. In caso di richieste assunte contestualmente dal protocollo,
la deliberazione di Giunta Comunale conterrà altresì le motivazioni in
ordine alla preferenza accordata alla ditta richiedente.
Art. 5
Le domande dovranno essere accompagnate, ai fini della individuazione
dell'area, da planimetria catastale e stralcio di piano regolatore comunale.
Art. 6
La concessione in uso consisterà nella vigilanza e manutenzione dell'area
secondo le prescrizioni dell'Ufficio Verde Pubblico del Comune ivi comprese
quelle relative alle essenze da piantumare.
Art. 7
E' fatto divieto di privatizzare e recintare le aree concesse che resteranno
di uso pubblico. Eventuale arredo (panchine, altalene, ecc.) che potrà
essere installato, sarà ugualmente di uso pubblico. E' consentita la recinzione
con siepe di altezza non superiore a cm. 60.
Art. 8
Tutti gli oneri connessi all'esercizio della concessione sono a carico
del concessionario, sicché l'Amministrazione concedente sarà ritenuta
sollevata e indenne da responsabilità di qualsivoglia specie.
Art. 9
Il
Concessionario potrà provvedere a sua cura e spese all'installazione sul
suolo concesso in uso di una targa segnaletica con sopra riportate le
indicazioni dello stesso concessionario. La targa non potrà superare le
dimensioni di 0,5 metri quadrati.
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